Statuto


Associazione Alpini, Volontari di Protezione Civile
STATUTO

Art. 1
Costituzione, denominazione e sede.

1) E' costituita in Maggiora l’Associazione denominata “ Associazione Alpini, Volontari di Protezione Civile”senza  fini di lucro, con sede in Maggiora- Via Gattico c/o attuale sede Gruppo ANA.

2) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2   
Scopi e finalità.


1) L’Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana e ai valori propri dell’Associazione Nazionale Alpini, si prefigge come scopo di:

a) concorrere alla realizzazione degli scopi dell’Associazione Nazionale Alpini, come indicate nell’art. 2 dello Statuto ANA.
b) promuovere e svolgere, nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale in materia, attività di prevenzione, protezione civile, salvaguardia dell’ambiente e in genere di solidarietà sociale.

               
2) In particolare per la realizzazione dello scopo di cui al punto b) e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- concorrere attraverso lo strumento della convenzione all’adempimento dei compiti delle Amministrazioni Pubbliche competenti in materia di prevenzione, protezione civile e salvaguardia dell’ambiente.

-
promuovere e svolgere direttamente al di fuori delle convenzioni, nel rispetto delle norme statutarie e della legislazione vigente, attività di pubblica utilità in materia di prevenzione, protezione civile e salvaguardia dell’ambiente, comprese attività di informazione e sensibilizzazione e in genere di solidarietà sociale.


3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri associati . A tal fine l’Associazione costituisce e organizza una squadra di Volontari di Protezione Civile, aperta anche a collaboratori esterni . L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.  Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 3
Risorse economiche.


L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati o di enti privati;
c) contributi di enti o di istituzioni pubbliche;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni e da attività dirette al di fuori delle convenzioni;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L’esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di febbraio.

Art. 4   
Soci dell'Associazione.

Sono soci dell’Associazione le persone comunque iscritte all’ANA Gruppo di Maggiora, che chiedano di farne parte nonché altre persone maggiorenni ammesse in base ai criteri di cui all’art.5.

Art. 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

1) L’ammissione a socio, deliberata dal Comitato Direttivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Ai fini dell’ammissione è indispensabile la piena ed effettiva adesione ai principi e valori richiamati all’art. 2.

2) Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la eventuale quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

4) La qualità di socio si perde:
- per recesso;
- per mancato versamento della quota associativa per 2 anni consecutivi, trascorsi    due   mesi    dall'eventuale sollecito;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'associazione.

5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo.  In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

6) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative eventualmente versate.

Art. 6   
Doveri e diritti degli associati

1)I soci sono obbligati:

a)ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b)a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
c) a versare la quota associativa eventualmente fissata di cui al precedente articolo;
d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;

2) i soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea;
c) ad accedere alle cariche associative;
d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione.

Art. 7
Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Presidente.

Art. 8
L'Assemblea.

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.  Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.  Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) nomina i componenti il Comitato Direttivo;
c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
e) delibera la esclusione dei soci dall'Associazione;
f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
g) nomina il Caposquadra, responsabile della Squadra di Protezione Civile;
h) delibera sulle convenzioni con Enti esterni.

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dei Comitato Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo, o un quinto degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

5)
L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro dei Comitato Direttivo eletto dal presenti.  Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso  da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione.  In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero Comitato Direttivo.

6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.  In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante eventuali modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9
Il Comitato Direttivo.

1) Il Comitato Direttivo è formato da sette componenti, nominati dall’Assemblea dei soci.  Il primo Comitato Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica  tre anni e sono rieleggibili.  Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati che non ricoprano cariche elettive nelle Amministrazioni Pubbliche convenzionate.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il del Comitato decada dall'incarico il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato.  Nel caso decada oltre la metà dei membri dei Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

4) Al Comitato Direttivo spetta di:

a) curare l'esecuzione delle deliberazione dell'Assemblea;
b) predisporre il bilancio;
c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni all’Associazione e di collaborazione alle attività della  Squadra di Protezione Civile;
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.    

5)
Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal componente  più anziano.

6) Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.  Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7) I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura dei Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10
Il Presidente.

1) Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché    l’assemblea dei soci

2)
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al VicePresidente, anch'esso nominato dal Comitato Direttivo.

3)
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dei Comitato Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11.
Gratuità delle cariche associative.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

Art. 12
Squadra di Protezione Civile.

1) I soci componenti della Squadra di Protezione Civile e gli eventuali collaboratori esterni sono iscritti in apposito elenco numerato, annualmente aggiornato. L’adesione alla Squadra di Protezione Civile deve essere confermata ogni anno e può essere respinta in caso di ripetute assenze non motivate alle attività della Squadra, comportamento non consono o mancata certificazione di idoneità.

2)
In relazione alle specifiche mansioni di impiego può essere richiesta certificazione medica di idoneità.

3)
In relazione alle specifiche attività di impiego e in occasione degli interventi richiesti, i componenti sono assicurati contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività nonché per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell’esercizio delle attività medesime, in conformità alle indicazioni di legge.

4)
L’equipaggiamento personale fornito in dotazione resta di proprietà dell’Associazione, come le attrezzature eventualmente affidate in deposito; equipaggiamenti e attrezzature devono essere usati esclusivamente in interventi disposti in conformità agli scopi istituzionali dell’Associazione e non possono di norma, nemmeno temporaneamente, essere  affidati a terzi.

5)
In caso di utilizzo di mezzi e/o attrezzature personali ( ad esempio: motoseghe, decespugliatori, veicoli ecc), fatti salvi i rimborsi di cui all’art. 2.3. il volontario proprietario ne garantisce l’adeguatezza e la funzionalità.

6)
L’attività della Squadra è diretta e organizzata da un Caposquadra, di norma coincidente con il Presidente del C.D., che può avvalersi di un vice-caposquadra. Il Caposquadra, in relazione alle esigenze di intervento, individua volta per volta la formazione della squadra, verifica la disponibilità ed efficienza dei mezzi e attrezzature –compresi i dispositivi di protezione- necessari per l’efficace espletamento dell’attività. I nominativi dei componenti che formano la squadra e le rispettive mansioni sono preventivamente comunicati dal Caposquadra anche per la eventuale copertura assicurativa.  Al termine dell’intervento il Caposquadra provvede a relazione scritta, che viene conservata agli atti dell’Associazione.

7)
I volontari impegnati nelle attività operative sono tenuti ad attenersi in vista della sicurezza ed efficacia delle attività stesse alle istruzioni del Caposquadra.

8)
A titolo esemplificativo si indicano le seguenti possibili attività:

a)
Soccorso e aiuto diretto ai cittadini in caso di calamità naturali o eventi causati da incidenti di varia natura, in collaborazione/convenzione  con le Autorità preposte, con utilizzo di attrezzature manuali di semplice impiego (quali pale, badili, carriole, falcetti ecc);
b) Soccorso e aiuto diretto ai cittadini in caso di calamità naturali o eventi causati da incidenti di varia natura, in collaborazione/convenzione  con le Autorità preposte, con utilizzo di attrezzature elettriche e/o motocomandate (quali motoseghe, decespugliatori, autoveicoli ecc);
c) Attività programmate di prevenzione e addestramento;
d) Attività di pubblica utilità in occasione di manifestazioni, cerimonie e in genere di eventi con rilevante presenza di pubblico.

Art. 13
Norma finale.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 14
Rinvio.

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.